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D. 27/05/2004 n. 13

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 27 maggio 2004 n. 13

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche. Asse viario Marche- Umbria e quadrilatero di penetrazione interna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso

articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

- Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: . l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; . l'art. 4, comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori; . l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; . l'art. 4, comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

-Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include - nel sottosistema dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica » - il progetto «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero»), per il quale viene indicato il costo complessivo di 1.807,599 Meuro;

-Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta - tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici - e con la quale questo Comitato stesso ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a completare, con l'assistenza dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, i relativi approfondimenti, anche al fine di quantificare l'entità di risorse alternative ai finanziamenti pubblici da con- siderare disponibili, e ha delineato le scansioni del percorso procedurale da seguire per pervenire all'approvazione della progettazione;

-Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

- Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

-Vista la delibera in data odierna n. 11 con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato

art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

-Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

- Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali è ricompreso il progetto «Quadrilatero»;

- Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso il progetto «Quadrilatero »;

- Vista la nota informativa del 19 dicembre 2003, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione a quanto previsto nella citata delibera n. 93/2002, ha relazionato sul grado di sviluppo dell'attuazione del progetto «Quadrilatero» a questo Comitato, che ha preso atto di detta informativa nella seduta del 19 stesso mese, e viste le considerazioni svolte al riguardo dalla regione Marche con nota 16 dicembre 2003, n. 10936/GAB;

- Vista la nota 1° marzo 2004, n. 115 - integrata con nota 12 marzo 2004, n. 145 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto «Quadrilatero», proponendo la presa d'atto del progetto generale, la presa d'atto del maxilotto n. 2 e l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti definitivi della s.s. 76 «Val d'Esino », tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Cancelli - Fossato di Vico», e s.s. 318 di «Valfabbrica», tratta «Pianello-Valfabbrica», con l'assegnazione di 476 Meuro a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004;

- Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata alla concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

-Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

-Considerato che, con la suddetta delibera n. 121/2001, questo Comitato aveva demandato al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di selezionare alcuni progetti su cui l'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, veniva chiamata ad effettuare studi pilota al fine di individuare i settori e le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di capitali privati postulato dal DPEF 20022006;

-Considerato che con nota del 4 giugno 2002, n. 2071/02, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato alla suddetta Unità tecnica -Finanza di progetto la prima tranche di progetti su cui effettuare studi pilota, tra i quali figura incluso il citato progetto «Quadrilatero»;

- Considerato che in data 24 ottobre 2002 sono state stipulate, con le regioni Marche e Umbria, le intese previste dall'art. 13 della legge n. 166/2002, che includono, per la parte di rispettiva competenza di ciascuna regione, le opere facenti parte del progetto «Quadrilatero» e che prevedono, ad integrazione funzionale degli interventi di cui al programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, altre infrastrutture viarie a questi interconnesse;

- Considerato che interventi facenti parte del progetto «Quadrilatero» sono ricompresi nell'accordo di programma quadro stipulato tra Governo e regione Marche il 31 marzo 2003 e finanziati dalla regione per un ammontare di 93,968 Meuro a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti della legge 30 marzo 1998, n. 61, e che, con nota n. 76228 del 13 maggio 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha comunicato che, in vista del rinnovo dell'accordo di programma quadro «viabilità statale», sottoscritto il 3 marzo 1999, la regione Umbria ha assunto l'impegno a contribuire al finanziamento di opere incluse in detto progetto per complessivi 45,9 Meuro a valere sui fondi della citata legge n. 61/1998;

- Considerato che, con nota 27 febbraio 2004, n. 000103, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, che già aveva formulato prime valutazioni sul progetto in discorso nei documenti richiamati nella delibera n. 93/2002, ha trasmesso le proprie considerazioni sullo studio di fattibilità del PAV, sull'analisi costi- benefici e sul piano finanziario elaborato della Quadrilatero S.p.a., rilevando l'opportunità di ulteriori approfondimenti su punti specifici e concludendo, in linea di massima, che detta documentazione mostra una generale coerenza delle ipotesi che ispirano il PAV e che i valori finali ottenuti dei principali indicatori di redditivita/liquidità, esposti nel piano finanziario, descrivono una struttura finanziaria soddisfacente;

 

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